Col Tav cediamo sovranità e non decidiamo a casa nostra

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Dal discorso di Fabiana Dadone:

Signor Presidente, Colleghi, rappresentanti del Governo,

con grande rammarico siamo ad intervenire con l’ennesima questione pregiudiziale, perché per l’ennesima volta state legiferando senza alcun rispetto dei principi espressi dalla nostra Carta Costituzionale.

Probabilmente ci direte che siamo populisti, demagoghi e chissà cosa altro, peccato però che questa pregiudiziale si basi su una questione nodale: il rischio della mancata applicazione della normativa antimafia italiana “grazie” alla cessione della sovranità dell’Italia in favore della Francia.

Noi probabilmente siamo troppo pignoli, vediamo il marcio ovunque, anche dove non c’è … può essere!

Se fosse così allora spiegateci per favore il senso del contenuto di questo Accordo.

Perché cedere la sovranità alla Francia? Perché sottoporre il Promotore pubblico (figura perfettamente “paritetica” tra Francia e Italia) alla sola Costituzione francese?

Leggo testualmente l’articolo 6 (Ruolo del Promotore pubblico):

al punto 6.5 si afferma che “Per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione  e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi necessari alla realizzazione delle proprie missioni legate alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio della sezione transfrontaliera dell’opera, il Promotore pubblico è tenuto all’osservanza della Costituzione francese, oltre che dei regolamenti e delle direttive comunitarie (…)”.

Perché non si parla, della normativa italiana? Della Costituzione Italiana?

Se ne deduce che il Promotore non sarà sottoposto alla normativa (la migliore del Mondo) di contrasto al fenomeno della penetrazione nelle opere pubbliche, della mafia, della ‘ndrangheta e della camorra. Giusto?!?!?

Se fossi malpensante ipotizzerei che ci sia la volontà di concedere più facilmente appalti ad aziende non proprio “amiche della legalità”.

In secondo luogo, il presente accordo “mira a disciplinare le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera una volta realizzata (…)”, come recita la relazione introduttiva.

Proprio in relazione a questo passaggio introduttivo non si può nascondere che la Commissione Mobilità 21 Francese, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, ha escluso, nella sua relazione finale, di procedere ai raccordi alle linee esistenti: “(…) date le incertezze sul calendario del tunnel di base, la Commissione non è stata in  grado di garantire che il rischio di saturazione della linea e del conflitto sulla linea che giustificherebbero la realizzazione del progetto, avverrebbe prima del 2035-2040. (Pertanto, essa classifica il progetto di accesso al collegamento bi-nazionale Torino-Lione come seconda priorità indipendentemente dallo scenario finanziario considerato.)”.

Si evince chiaramente che la Francia non procederà a sviluppare i raccordi e ciò equivale a far mancare una condizione necessaria per la ratifica dell’accordo in oggetto, che invece li prevede.

L’Accordo in oggetto costituisce infatti espressamente “protocollo addizionale” dell’Accordo quadro del 2001, e dunque ogni condizione che infici il primo, determina la nullità del secondo; questa condizione, la ratifica di un accordo ineseguibile, costituisce di per sé una palese violazione dell’art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Secondo voi è normale? È plausibile un atteggiamento del genere? Non sembra doveroso da parte vostra giustificare il senso di quanto appena rilevato?

Per non parlare delle disposizioni di cui all’art. 10 che, col solito “magheggio” di previsioni nella prima riga ed eccezioni nella seconda, fa si che il Promotore possa godere di una ampia discrezionalità nelle decisioni che porterebbe lo stesso a rifarsi esclusivamente sul diritto francese per risolvere le questioni.

Ulteriore marginalità dunque per l’Italia e la giustizia italiana. (Che volponi che siamo!!!)

Questo è l’ulteriore motivo che ha spinto a presentare questa pregiudiziale di costituzionalità.

Forse non vi è chiaro, forse molti non avranno rilevato che la previsione di tali disposizioni nel nostro ordinamento giuridico, violerebbe la nostra Costituzione. In particolare gli articoli 3 (principio eguaglianza) e 24 (diritto di difesa), poiché a coloro che subiscono lesioni nel territorio italiano verrà applicata la normativa francese; inoltre si vedrebbe violato anche l’articolo 25, in quanto l’accordo prevede l’attribuzione della giurisdizione francese ai processi per danni subiti da chiunque nel territorio italiano, il che porterà alla violazione anche del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Anche questi rilievi vi sembrano superflui come la questione della mancata applicazione della normativa antimafia?

Dimenticate che le aree oggetto della sezione transfrontaliera si estendono in territorio italiano dal confine sino a Bussoleno. Di qui ne deriva un’altra nostra perplessità.

Il punto 10.2 prevede che in tema di condizioni di lavoro e di occupazione del personale, sempre nella citata sezione transfrontaliera, ovviamente si applica la normativa francese!!

L’esecuzione degli appalti per l’istallazione delle attrezzature dell’opera che riguarderà la quasi totalità delle condizioni di lavoro e di occupazione del personale, sarà sottoposto al diritto francese.

Il nostro è un appello a fare uno sforzo, a cercare di capire come stiano realmente i fatti. Non è possibile fare sempre tutto di corsa, con il rischio anche di andare all’incontro con la Francia solo con l’approvazione di una Camera.

Quale procedura sarebbe?

In quale testo costituzionale è prevista?? Forse in quello che uscirà dal “costituzionalissimo” Comitato dei 40 ma non certo in quella attuale!!!”

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