Emenda on-line il decreto PA – 1 Segretari e magistrati fuori ruolo

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La pubblica amministrazione è un ‘mondo’, fatto di persone, strumenti, carte e trappole. Il Governo ha presentato un decreto (DL 90) che dovrà essere licenziato alla Camera prima della pausa estiva.

Tocca diversi nodi di questo ‘mondo’ fatto di cittadini a cui il MoVimento 5 Stelle chiede un contributo. A partire da oggi fino a venerdì prossimo chiunque avrà la possibilità di agire sul decreto avanzando proposte e suggerimenti. I portavoce alla Camera della Commissione Affari Costituzionali, per le parti del decreto di loro competenza, li trasformeranno in emendamenti per contribuire a migliorare il testo. Un piccolo passo avanti per la democrazia diretta.

Il tempo è breve e le scadenze strette. A ogni step, su questo blog, ci sarà una scheda tecnica che spiegherà il contenuto del provvedimento. Si comincia oggi dal capitolo “Lavoratori PA”. Si potrà presentare il proprio “emendamento” entro le 20 di venerdì 4 luglio: BASTA INSERIRLO NEI COMMENTI IN CODA A QUESTO POST.

I prossimi passi saranno: digitalizzazione della PA (martedì 1 luglio – scadenza sabato 5 luglio), formazione (mercoledì 2 luglio – scadenza 4 luglio), lavori pubblici e corruzione (giovedì 3 luglio – scadenza mercoledì 9 luglio), varie (venerdì 4 luglio).
Attendiamo il contributo di tutti.

Magistrati fuori ruolo, spese legali,
segretari comunali (artt. 8-9-10-11-16)

– All’articolo 8 è previsto che magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché avvocati e procuratori dello Stato “prestati alla pubblica amministrazione” non potranno più usufruire dell’aspettativa dal loro precedente ruolo. Ciò vale non solo per gli incarichi dell’ufficio di gabinetto (come prevedeva la normativa precedente – articolo 1 comma 66 della legge 190 del 2012), ma più in generale per tutti gli uffici di diretta collaborazione. La definizione degli incarichi, dunque, ora è più ampia.

Di fatto, per la durata dell’incarico nella pubblica amministrazione, i magistrati finiranno fuori ruolo. Pensate a cosa potrebbe accadere a Michele Emiliano, già sindaco di Bari, neo assessore a San Severo (FG) e neo consigliere del sindaco di Santeramo in Colle (BA), o cosa accadrebbe alla carriera di Franco Frattini, magistrato che in passato ha ricoperto numerosi incarichi politici, che ha goduto dell’aspettativa e che con questa normativa non potrebbe usufruirne. Fortuna loro, il decreto non è retroattivo.
Sui siti istituzionali saranno pubblicate le assenze riconducibili all’assunzione di incarichi conferiti e le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l’ufficio

– All’articolo 9 viene rimodulata la suddivisione del recupero delle spese legali fra l’Avvocatura dello Stato o tra gli avvocati dipendenti da altre amministrazioni (come ad esempio, l’avvocatura comunale) in caso di sentenza favorevole alla pubblica amministrazione rappresentata. L’unica eccezione riguarda gli avvocati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Ci si può interrogare sul tema: è giusto che le spese legali siano integralmente o parzialmente restituite alle avvocature? Detto altrimenti, i dipendenti vengono retribuiti, quelli bravi portano valore aggiunto, ma, ci si chiede, tutti i dipendenti bravi partecipano alla redistribuzione di premi per il valore che portano?
Certo è che le amministrazioni sopportano comunque una spesa per la sola presenza di questi dipendenti, al di là delle cause e dei contenziosi che seguono. Quando si vince, sembra che il beneficiario sia il dipendente. Che succede quando si perde?

– All’articolo 10 vengono eliminati i diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e l’abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria. Precedentemente i segretari provinciali e comunali percepivano tali somme in misura pari al 75% e fino a un massimo di 1/3 dello stipendio.
Quanto ai diritti di segreteria, precedentemente il 70 per cento del totale andavano all’amministrazione mentre il 30 per cento finiva al segretario, in forma di corsi di formazione, perfezionamento, borse di studio, premi profitto. Con questa riforma, i profitti del dritto di rogito e dei diritti di segreteria andranno integralmente all’amministrazione comunale o provinciale competente.

– All’articolo 11 si pone il tetto al 30 per cento per i contratti a tempo determinato per posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. Queste qualifiche sono parzialmente interessate da una nostra proposta di legge, a prima firma Federica Dieni, che il Movimento 5 Stelle già da qualche settimana ha sottoposto al giudizio della rete degli iscritti, sul portale LEX.
La copertura dei posti in questione non potrà essere superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e comunque per almeno una unità, come requisito minimo per la pubblica amministrazione. Un’altra novità è rappresentata dal conferimento della nomina previa selezione pubblica. Scompare del tutto la possibilità, con deliberazione motivata, di utilizzare contratto di diritto privato. Una deroga è in vigore per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Viene anche facilitata (comma 5) l’accettazione di questa tipologia di incarichi da parte di dipendenti che provengono da altre pubbliche amministrazioni, visto che ora sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Con la normativa precedente, invece, la riassunzione (subordinatamente alla vacanza del posto in organico precedentemente lasciato) doveva essere disposta dall’amministrazione di provenienza. Sostanzialmente, se l’amministrazione di provenienza occupava il posto che il dipendente aveva lasciato, il dipendente non maturava alcun diritto nei confronti del posto precedentemente lasciato.
In fondo, si tratta sempre di norme che riguardano i lavoratori della PA che vogliono passare, all’interno della stessa, da un ruolo ad un altro più prestigioso. In precedenza, l’amministrazione disponeva la riassunzione solo nel caso di vacanza del posto in organico e solo su richiesta dello stesso entro 30 giorni dalla fine del contratto a tempo determinato. Ora invece non sarà più così: il posto è tenuto “in caldo”, non retribuito, ma valido per gli scatti di anzianità.
Viene abrogato il limite in percentuale della dotazione organica per i contratti a tempo determinato per incarichi dirigenziali (e simili) decisamente inferiore rispetto alla nuova normativa.
Per quanto riguarda gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (gli staff dei sindaci, per intenderci) si specifica che laddove il trattamento economico dei componenti dello staff sia parametrato a quello dirigenziale, non è consentita la tipica attività di gestione propria del dirigente (come, ad esempio, nel caso di una firma di una determina dirigenziale). L’articolo, oggettivamente, non è scritto in modo chiaro e potrebbero esserci dei fraintendimenti.

– All’articolo 16 si parla dei dipendenti delle società partecipate. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche devono essere composti da non più di 3 membri: nella precedente normativa due di questi tre membri erano dipendenti delle amministrazioni interessate. Ora quest’obbligo non c’è più. Potranno essere nominati dall’esterno, senza che sia indicato nel testo alcun criteri.
Vengono infine approvate modificazioni finalizzate a rendere la scelta della composizione dei consigli di amministrazione delle società partecipate a cinque membri, non vincolata alla scelta di almeno tre dipendenti delle amministrazioni interessate. Queste disposizioni saranno applicate a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto.

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